giovedì, marzo 15, 2007
In questi giorni, è sotto gli occhi di tutti, si fa un gran parlare di dico, pacs, unioni di fatto. Dibattiti serrati che vedono gli interlocutori polarizzati su posizioni spesso antipodiche.

È naturale che in uno scenario così radicalizzato vi sia il rischio di un deragliamento argomentativo. La mancata convergenza su un denominatore comune può infatti condurre ciascuna delle parti ad estremizzare i propri convincimenti, strumentalizzando fatti e considerazioni in funzione dell'unico obiettivo considerato a quel punto meritevole: piegare l'interlocutore.

Il rischio è quello di perdere di vista il thema decidendum, poichè si è unicamente rivolti ad estrarre dal cilindro l'argomentazione più persuasiva e ficcante, quella che si presume affosserà la discussione.

Ciò si sta verificando anche nel nostro caso, ad opera degli esponenti del versante clericale.

Facciamo un esempio.

Più o meno a tutti sarà capitato di imbattersi nella seguente considerazione:

La “convivenza di fatto” non merita il riconoscimento pubblico in nessuna forma, perché contrasta con la centralità della famiglia fondata sul matrimonio prevista dalla Costituzione, sia perché appare assurdo che l’ordinamento giuridico riconosca uno status ‘di diritto’ a conviventi che vogliono rimanerlo solo ‘di fatto’”.
Secondo l'articolo 29 della Costituzione, la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.


È corretto cercare nella Costituzione il crisma di validità delle proprie tesi. Non lo è altrettanto snaturarne il significato o limitarsi ad una pericolosa e fuorviante interpretazione letterale.

L'argomentazione suddetta è fallace e presta il fianco a più di una critica.

Vediamo come smontarla, partendo dallo stesso art 29.

Anzitutto l'art 29 non scolpisce una definizione di famiglia esclusiva ed universalmente valida. Sono gli stessi estensori della Carta a precisarlo (interpretazione autentica).

Aldo Moro: «Non è una definizione è una determinazione di limiti»
Costantino Mortati: con l'art 29 si è voluto «circoscrivere i poteri del futuro legislatore» in ordine alla regolamentazione della famiglia.

L'art 29 si limita a fissare uno steccato, all'interno del quale tra le molteplici forme che la famiglia può assumere, accorda la preferenza al matrimonio.

Sarebbe miope non riconoscere che questa preferenza è chiaramente figlia del suo tempo. Il clima culturale in cui ha operato la Costituente, a cui non erano affato estranei i valori della religione cattolica, contribuì all'affermarsi di una visione matrimoniocentrica della famiglia. La stessa disciplina codicistica del diritto di famiglia, di qualche anno più giovane, trovava il suo baricentro nell'istituto del matrimonio, inteso come patto giuridico tra persone di sesso diverso frutto della libera scelta delle stesse e implicante un preciso sistema di obblighi e di diritti reciproci.

Oggi ci sono tutte le premesse affinchè questo approccio riduzionista venga smantellato. Il contesto sociale, culturale, ideologico di riferimento è sensibilmente mutato rispetto a 70 anni fa (quantomeno a livello europeo). Gli stessi concetti di costume e di morale si sono evoluti, riempiendosi di nuovi contenuti e sfumature. Questi cambiamenti si sono registrati nel segno di una sempre maggiore apertura nei confronti di unioni non rientranti nell'orbita del matrimonio. Unioni che hanno via via trovato piena consacrazione in discipline legislative (penso all'importante intervento di riforma del 1975, o alle legislazioni europee degli ultimi anni in materia di pacs).
La famiglia è un’istituzione dai contorni decisamente mutevoli quanto a dimensione, organizzazione, funzione. La famiglia si evolve alla stessa velocità del costume sociale e delle normative che di tal costume si fanno specchio.
Nell'interpretare la Costituzione il nostro legislatore non può pertanto rimanere indifferente di fronte a tale evoluzione. La Costituzione non è reperto da museo. La Costituzione affonda le sue radici nel tessuto sociale e le sue norme, pur nel rispetto della lettera del testo, vanno lette con gli occhi di oggi, alla luce delle dinamiche sociali e giuridiche sopravvenute. Dinamiche che, ricordiamolo, tendono a non considerare più come esclusiva la correlazione tra nozione giuridica di famiglia e matrimonio.

Lo stesso diritto comunitario depone a favore di un approccio che non guarda più al matrimonio come la regola e a tutto il resto come eccezione. Senza inoltrarci nell'articolata disciplina comunitaria basti ricordare l'art 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione ove sancisce che "Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". Non si fa alcuna menzione del sesso dei soggetti coinvolti e soprattutto si mette sullo stesso piano matrimonio tradizionale e schemi alternativi, affermando così esplicitamente che si tratta di diritti autonomi e distinti.

Se non è corretto ridurre la nozione di famiglia a quella di società naturale fondata sul matrimonio, come definirla allora?


Società naturale? Sì ma non nell'accezione cattolica.
Accezione che peraltro reca in sè una contraddizione in termini. "Naturale" e "matrimonio" sono attributi in evidente collisione: il matrimonio non appartiene alla sfera del naturale ove l'aggettivo naturale è inteso nel senso di una realtà che preesiste alle cose, qualcosa che già c'è e che deve solo essere riconosciuto dal legislatore. Il matrimonio è frutto di una scelta convenzionale sottoposta a regole contingenti. Punto.

Naturale piuttosto nel senso che afferisce ai bisogni dell'uomo, alle sue pulsioni, alla sua personalità.

Possiamo in alternativa ricorrere al sintagma "formazione sociale", chiamando in causa l'art 2 della Costituzione.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.


La famiglia è una formazione sociale, all'interno della quale si svolge la personalità di chi vi partecipa; formazione sociale che può assumere forme e connotati diversi. Quelli del matrimonio, quelli della convivenza, quelli della convivenza tra persone dello stesso sesso.
Ci troviamo di fronte, in tutti e tre i casi, a formazioni sociali e non c'è alcun dubbio che si tratta di sedi ove si svolge il libero e pieno sviluppo della personalità. Se nella famiglia si palesa un bisogno "naturale" della persona, essa allora può assumere tante forme organizzative quanti sono i modi in cui ognuno realizza la propria personalità.

E ciascuna di queste forme organizzative è da considerarsi ex art 2 meritevole di riconoscimento e tutela giuridica.

Il matrimonio gode già di ristoro normativo, le altre due, pur avendo assunto una consistenza e una diffusione sociale significativa, no (o solo su certi versanti). Si tratta di una discriminazione, discendente non già da una norma specifica ma dall'assenza di una normativa in materia.

Giova inoltre ricordare che la stessa Costituzione, all'art 3 comma secondo, investe la Repubblica del compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

È chiaro a questo punto che un intervento del legislatore, volto ad eliminare la discriminazione di cui si parlava, è a maggior ragione richiesto in vista della piena realizzazione del precetto suddetto.
Un intervento, si badi, che si inserisce sì nel solco della tutela dell'eguaglianza ma che non deve condurre all'equiparazione giuridica di fenomeni che equipollenti non sono.
La Corte Costituzionale ha infatti più volte rigettato tutti i tentativi di estendere alle unioni non matrimoniali i rapporti giuridici che le leggi civili prevedono per la famiglia "legittima".
La ragione è evidente: il matrimonio è frutto di una scelta volontaria. Sarebbe in altri termini illegittimo, perché lesivo della libertà individuale, estendere il regime giuridico del matrimonio a chi, per sua scelta, ha deciso di sottrarvisi, convivendo.

In sintesi, citando l'illustre Rodotà: tutela dell'eguaglianza, garanzia del libero sviluppo della personalità e riconoscimento del carattere "sociale" di alcune formazioni che -a seguito di una dinamica interna alla società- hanno assunto proporzioni così significative da non poter essere trascurate.


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posted by Upstream at 5:23 PM |


4 Comments:


At 9:45 PM, Anonymous Anonimo

Complimenti per l'ottimo modo in cui è argomentata la tua opinione :-)

 

At 5:51 PM, Blogger il Valery

Uh,qualcuno è riuscito a leggerlo tutto!

Si scherza eh... Ci sono riuscito anch'io:stoico!

 

At 7:53 PM, Blogger Unknown

Questo commento è stato eliminato dall'autore.

 

At 7:55 PM, Anonymous Anonimo

Grazie alex :)

Plauso anche al valery per non esser svenuto a metà post.